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Riforma del lavoro in Italia
La normativa
 La Normativa
Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 del 12 maggio 2004

Nuova disciplina dell'attività ispettiva

In corso di attuazione è stato necessario predisporre delle disposizioni modificative e correttive del decreto suindicato:

Testo all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2004

Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 dell'11 ottobre 2004
Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
DECRETI MINISTERIALI
Decreto Ministeriale 18 novembre 2003

Misure per favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati

Decreto Ministeriale 23 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 3 marzo 2004

Procedure di autorizzazione per le agenzie del lavoro

Decreto Ministeriale 20 gennaio 2004

Istituzione di una cabina di regia sulla attuazione della riforma Biagi 

Decreto Ministeriale 4 marzo 2004

Nomina di una Commissione per la redazione di uno Statuto dei lavori

Decreto Ministeriale 10 marzo 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 68 del 22 marzo 2004
Indennità di disponibilità per i lavoratori a chiamata
Decreto Ministeriale 10 marzo 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 68 del 22 marzo 2004

Indennità di disponibilità per i lavoratori delle agenzie di somministrazione

Decreto Ministeriale 5 maggio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153 del 2 luglio 2004 
Requisiti per l'iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro
Decreto Interministeriale 14 giugno 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 30 luglio 2004
Istituzione dell'albo delle commissioni di certificazione universitarie
Decreto Ministeriale 21 luglio 2004 
Commissioni di certificazione presso le Direzioni provinciali del lavoro e le Province
Decreto Interministeriale, registrato dalla Corte dei Conti, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Standard tecnici per l'attuazione della Borsa continua nazionale del lavoro

Decreto ministeriale del 13 ottobre 2004,
 sul raccordo nazionale.
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 262 dell’8 novembre 2004;
Decreto ministeriale del 23 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 259 del 4 novembre 2004

Contratti di lavoro intermittente

Decreto interministeriale
Individuazione aree territoriali ove sarà possibile stipulare contratti di inserimento per le donne (ex articolo 54, comma 1, lettera e, Dlgs n. 276/2003)


CIRCOLARI E NOTE MINISTERIALI

Circolare Ministeriale 8 gennaio 2004, n. 1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 10 del 14 gennaio 2004
Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto
Circolare Ministeriale 15 gennaio 2004, n. 3, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 17 del 22 gennaio 2004
Distacco di manodopera
Circolare Ministeriale 15 gennaio 2004, n. 4, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 17 del 22 gennaio 2004
Benefici normativi e contributivi ed integrale rispetto degli accordi e contratti collettivi
Circolare Ministeriale del 18 marzo 2004, n. 9, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 29 marzo 2004

Nuova disciplina del lavoro a tempo parziale

Circolare Ministeriale del 18 marzo 2004, n. 10, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 29 marzo 2004
Modifica della disciplina del lavoro cooperativo
Circolare Ministeriale del 24 giugno 2004, n. 24, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana n. 151 del 30 giugno 2004
Nuova ispezione del lavoro
Circolare Ministeriale del 24 giugno 2004, n. 25, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana n. 151 del 30 giugno 2004
Agenzie per il lavoro
Circolare Ministeriale del 2 luglio 2004, n. 27

Rettifica della circolare n. 25/04

Nota Ministeriale del 12 luglio 2004

Risposta a quesito su lavoro intermittente

Circolare ministeriale del 21 luglio 2004, n. 30, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana n. 181 del 4 agosto 2004
Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro: regimi autorizzatori e trasparenza nel mercato del lavoro
Circolare ministeriale del 21 luglio 2004 n. 31, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana n. 181 del 4 agosto 2004

Contratti di inserimento lavorativo

Circolare ministeriale del 2 agosto 2004 n. 32, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana n. 187 dell'11 agosto 2004
Tirocini estivi di orientamento
Circolare ministeriale del 14 ottobre 2004 n. 40

Il nuovo contratto di apprendistato

Circolare ministeriale del 23 ottobre 2004, n. 41

Applicazione delle misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003


Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro
Il Decreto  Ministeriale del 23 dicembre 2003 dà attuazione agli Artt. 4/c. II- (Rilascio, alle agenzie per il lavoro, dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale); Art. 4/c.V-(Modalità di presentazione della autorizzazione); Art. 86/c. VI- (Emanazione della disciplina transitoria di raccordo, per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle per le agenzie già autorizzate), del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
In particolare: Istituisce l’albo delle agenzie per il lavoro, definendone le  modalità per l’iscrizione; stabilisce le procedure per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento delle attività  per le agenzie per il lavoro; determina la disciplina di raccordo per il rilascio delle autorizzazioni alle agenzie già autorizzate; chiarisce, nell’art. 12, alcuni elementi procedurali per i “ regimi particolari di autorizzazione” previsti per i soggetti di cui all’art. 6  del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ( Università associazioni Universitarie, comuni, camere di commercio, istituti di scuola secondaria di secondo grado, associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro e consulenti del lavoro).
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Il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, ha dato attuazione agli Artt. 4/c. II (rilascio di autorizzazione ed iscrizione all’albo per le agenzie per il lavoro) e  5/c. I lettera c, ( Requisiti richiesti alle agenzie per ottenere l’autorizzazione e l’iscrizione all’albo) del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
In particolare definisce  i requisiti ritenuti  necessari, perché le Agenzie per il lavoro  possano essere iscritte all’albo  e possano  ottenere l’autorizzazione.
Specifica i requisiti ritenuti necessari perché  gli uffici ed i  locali e delle agenzie possano essere valutati idonei all’esercizio delle attività, e le competenze professionali richieste per lo svolgimento delle attività che le agenzie per il lavoro andranno a svolgere.
Viene disposto anche che, ai fini dell’autorizzazione regionale, le Agenzie per il lavoro che fanno domanda di autorizzazione, devono attenersi ai requisiti richiesti dalla legge, secondo le specificazioni stabilite dalle Regioni e delle Province Autonome.
  • Decreto Ministeriale 5 maggio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153 del 2 luglio 2004  Requisiti per l'iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro
Le Circolari Ministeriali del 24 giugno 2004, n. 24; e del 21 luglio 2004, n. 30, hanno fornito ulteriori chiarimenti sull’organizzazione della disciplina del mercato del lavoro con riferimento: alla nuova ispezione, ai nuovi  regimi autorizzatori ed alla  trasparenza nel mercato del lavoro.
In particolare il primo provvedimento, ha fornito indicazioni di carattere generale e operativo riguardo: i compiti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, il personale ispettivo, le competenze attribuite alle direzioni del lavoro, lo svolgimento e la razionalizzazione delle attività di vigilanza ispettiva, le modalità di conciliazione e gli aspetti procedurali.
Il secondo provvedimento invece, fornisce chiarimenti sul personale qualificato di cui devono disporre le singole unità organizzative delle agenzie per il lavoro, come si devono organizzare le agenzie , cosa sono e come devono funzionare  i servizi di  "sportello, l’ Interconnessione alla Borsa  del lavoro, le Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione, e si sono forniti altresì, i termini e le modalità procedimentali.
Nel Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 sono contenute le  “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Oltre alle diverse modifiche e correzioni  apportate al decreto 276/2003, che si andranno a specificare nei contesti di riferimento, con questo decreto si è ampliata la platea dei soggetti che possono essere autorizzati a svolgere le attività intermediazione.
Disabili e lavoratori svantaggiati
Il Decreto Ministeriale 18 novembre 2003; detta le misure di attuazione e di incentivazione delle attività volte all’inserimento ed al reinserimento dei lavoratori svantaggiati ex articolo 13 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (misure per favorire l'inserimento dei lavoratori svantaggiati, attraverso l'introduzione, in via sperimentale, di deroghe alla disciplina generale della somministrazione, per mezzo dell’applicazione di misure di incentivazione e raccordo, pubblico - privato).
Istituisce un comitato composto da esperti del mercato del lavoro, per sostenere e incentivare le attività volte all’inserimento ed al reinserimento dei lavoratori svantaggiati, (secondo quanto disposto dall’art. 13) del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,   anche attraverso  la collaborazione fra le agenzie per il lavoro e gli operatori pubblici e privati.
Di questo comitato, ne definisce la composizione, i compiti e gli oneri.
La Borsa continua Nazionale del lavoro
Il Decreto Interministeriale del 13 ottobre 2004, ha dato  attuazione agli art. 15 (principi e criteri generali sulla borsa lavoro) e 16 (standard tecnici e flussi informativi) del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
In particolare, si è istituita la commissione per il raccordo ed il coordinamento della Borsa Nazionale Continua del lavoro; si sono determinati gli standard tecnici e ed i meccanismi di scambio delle informazioni che assicureranno l’effettivo raccordo fra i nodi regionali ed il sistema nazionale.
Nell’allegato A) del decreto, si sono predisposte le informazioni minime che dovranno essere contenute per le candidature delle persone che cercano lavoro; l’allegato B) indica i requisiti minimi richiesti per la ricerca di personale;  l’allegato C) tratta degli standard tecnici.
Somministrazione di lavoro
Il Decreto Ministeriale 5 maggio 2004, da attuazione all’articolo 4/ c. II (requisiti giuridici e finanziari richiesti alle agenzie per il lavoro per lo svolgimento delle attività vità di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale) e all’Art. 5/c.I, lettera c); (disponibilità, da pare delle agenzie per il lavoro, di uffici in locali idonei allo specifico uso, e necessaria esistenza, di adeguate competenze professionali, dimostrabili, da parte di chi opera), del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Il decreto specifica in particolare, che le agenzie di somministrazione, per possedere i requisiti allo svolgimento delle attività, devono rispettare determinate modalità logistico-territoriali e disporre di  competenze specifiche e  professionalità adeguata.
Il Decreto Ministeriale 10 marzo 2004 invece, da attuazione all’art. 22/c. II, (disciplina dei rapporti di lavoro), del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; e determina la misura minima inderogabile di indennità di disponibilità, per i lavoratori in rapporto di somministrazione.
L’indennità che verrà corrisposta dal somministratore al lavoratore, per i periodi in cui è in attesa di assegnazione, viene considerata mensilmente e non potrà essere inferiore ad un certo limite.
Verrà aggiornata  secondo indici di prezzi al consumo, il cui calcolo è riservato  dall’ISTAT.
  • Decreto Ministeriale 5 maggio 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153 del 2 luglio 2004  Requisiti per l'iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro
  • Decreto Ministeriale 10 marzo 2004,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 68 del 22 marzo 2004 Indennità di disponibilità per i lavoratori delle agenzie di somministrazione
Appalto
Con il Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, si sono modificate e corrette le disposizioni sull’appalto d’opera o di servizio e si è stabilito  un inasprimento del sistema sanzionatorio e delle responsabilità previste per il caso di appalto illecito.
  • Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 settembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 dell'11 ottobre 2004 
    Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Distacco di manodopera
La circolare Ministeriale 15 gennaio 2004, n. 3, da attuazione all’Art. 30 (Distacco di mano d’opera), del  Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
 Fissa i requisiti di legittimità e gli oneri inerenti al trattamento economico e normativo dei lavoratori distaccati, e definisce i limiti che determinano “l’interesse” del datore di lavoro nel mettere i propri lavoratori temporaneamente a disposizione di un altro soggetto per l’esecuzione di una  attività lavorativa.
Con il Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, si sono modificate e corrette le sanzioni previste per il caso di distacco illecito, inasprendole.
  • Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 settembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 dell'11 ottobre 2004 
    Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Gruppi di impresa e trasferimento d’azienda
Il  Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, modifica e corregge gli Artt. 31 e 32 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, inerenti rispettivamente, i gruppi di imprese ed il trasferimento d’azienda.
Gli Artt. 8 e 9 infatti, specificano e correggono alcune delle  funzioni e dei compiti che riguardano i soggetti coinvolti nei rapporti.
  • Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 settembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 dell'11 ottobre 2004 
    Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Rapporti di lavoro e formazione
Lavoro intermittente o a chiamata
Decreto ministeriale del 23 ottobre 2004, dà attuazione all’'articolo 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ( potere provvisoriamente sostitutivo del Ministro del lavoro delle politiche sociali in caso di inerzia della  contrattazione collettiva).
In particolare, determina, i casi in cui è possibile ricorrere al contratto intermittente, ne definisce i limiti applicativi e ne condiziona l’utilizzo a seconda del  tipo di  attività che si andrà a svolgere.

Ulteriori chiarimenti  sono stati forniti  nella nota Ministeriale del 12 luglio 2004 alla Federazione Italiana Pubblici Esercizi – (FIPE).

Decreto Ministeriale 10 marzo 2004, dà attuazione all’art. 36/c.I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, (indennità mensile nel lavoro intermittente) e ne stabilisce la misura minima inderogabile).
L’indennità che verrà corrisposta al lavoratore intermittente, per i periodi di disponibilità all’’utilizzazione verso il datore di lavoro,  è determinata in percentuale e verrà applicata alla  retribuzione prevista dal CCNL applicato.
Anche per la determinazione delle quote orarie, si assume come coefficiente divisore orario, quello del CCNL applicato.
  • Decreto Ministeriale 10 marzo 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 68 del 22 marzo 2004Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell'ambito del contratto di lavoro intermittente, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Lavoro a tempo parziale
La Circolare Ministeriale del 18 marzo 2004, n. 9, integra e specifica gli Artt. 46 e 85  del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che riguardano rispettivamente il lavoro a tempo parziale e le abrogazioni legislative.
Questa circolare, si coordina e ripercorre la legislazione già esistente fornendo chiarimenti sulla disciplina generale  del lavoro a tempo parziale .
In particolare definisce il “lavoro supplementare” e quello “straordinario”, e spiega cosa sono e come funzionano le “clausole flessibili”, e quelle “elastiche”. 
Dispone altresì chiarimenti in ordine alla sussistenza di incompatibilità nell’applicazione del lavoro a tempo parziale, nei contratti di apprendistato e di inserimento, escludendole.
Ulteriori chiarimenti  sono stati  dati dalla circolare INAIL e nei principi espressi dal consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, sugli aspetti assicurativi, giuridici e previdenziali.
  • la circolare INAIL n. 57/2004 riassume la normativa ministeriale  puntualizzando gli aspetti assicurativi del rapporto.
  • la fondazione studi  del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, emana il principio n. 3 del 30 settembre 2004, in cui illustra l’intera disciplina del rapporti in ordine agli aspetti giuridici e previdenziali.
Apprendistato
La disciplina del contratto di Apprendistato è contenuta negli artt. Da 47 a 53, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che lo distingue in tre specifiche tipologie: Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; Apprendistato professionalizzante, Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazioneLa circolare ministeriale del 14 ottobre 2004 n. 40 sul nuovo contratto di apprendistato determina le caratteristiche delle tre diverse tipologie e fornisce una serie di chiarimenti, in particolare:
  • caratterizza  il contratto di Apprendistato come l'unico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento;
  • ne specifica le differenze con il contratto di formazione e lavoro (applicato nel privato e nelle pubbliche amministrazioni), e con il contratto di inserimento;
  • definisce il contenuto  formativo della obbligazione, che si realizza attraverso percorsi di formazione interna o esterna alla azienda, e fornisce chiarimenti sui piani formativi;
 con riferimento agli aspetti specifici della disciplina:chiarisce i limiti quantitativi e temporali previsti per l’ assunzione di apprendisti;
  • determina la finalità, il trattamento retributivo, gli aspetti procedurali e sanzionatori dell’apprendistato;
  • specifica altresì, l’iter della disciplina attualmente applicabile,  mettendo in rapporto la normativa nazionale con le discipline regionali, che sono state o che  andranno adottate, anche d'intesa con le parti sociali.
Questo, sia per quanto riguarda i profili formativi,  che per il riconoscimento dei crediti formativi. La circolare,  mette in evidenza altresì, alcuni obblighi procedurali relativi all’assunzione dell’apprendista, mettendo in evidenza le differenze tra la vecchia e la nuova disciplina.
Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, definisce all’art. 11, le sanzioni che verranno applicate in caso di inadempimento dell’obbligo formativo e di mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla legge.
  • Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 settembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 dell'11 ottobre 2004 - Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
Una recente sentenza della corte costituzionale, (la n. 162/2004), ha  fornito ulteriori chiarimenti circa il rapporto esistente fra le competenze attribuite alle regioni e quelle dello stato, sollevando alcune questioni di legittimità.
In particolare si è affrontata la questione relativa al rilascio del certificato di idoneità al lavoro per lo svolgimento delle attvità, e si è chiarita una rafforzata autonomia delle regioni nel merito.

Contratti di inserimento lavorativo

La Circolare ministeriale del 21 luglio 2004 n. 31,
integra il titolo VI del d.lgs. n. 276 del 2003 che  contiene la nuova disciplina del contratto di apprendistato (artt. da 47 a 53) e la regolamentazione del contratto di inserimento (artt. da 54 a 59).
Chiarisce come il contratto di inserimento sostituisca il vecchio contratto di formazione e lavoro (C.F.L.) anche a seguito della rafforzata funzione formativa attribuita al contratto di apprendistato.
Si tratta infatti, di un nuovo strumento contrattuale che,  perdendo la funzione formativa originaria, ne  acquisisce un’altra ovvero, garantire la collocazione o la ricollocazione nel mercato del lavoro di soggetti socialmente più deboli che sono  individuati in modo tassativo dal legislatore.
Il contratto di apprendistato rimane il  contratto che, per eccellenza, ha un contenuto spiccatamente  formativo e che  esaurisce l'ambito operativo un tempo riservato al C.F.L.
La circolare definisce i termini di durata e le modalità di utilizzo di questo contratto, (proroga trasformazione ecc…), chiarisce quali sono le categorie dei  datori di lavoro che possono utilizzare lo   strumento  e ne fissa i limiti di utilizzo,  indicando altresì i soggetti che possono utilizzare  questo elencandoli per singole categorie.
Fornisce spiegazioni sui “ progetti individuali di inserimento” e su come debbano mirare al concreto adeguamento delle competenze professionali del  lavoratore, allo specifico contesto lavorativo.
Determina i  Requisiti di forma del contratto, delinea la disciplina del rapporto di lavoro e indica i benefici economici e normativi previsti.
Attraverso l’emanazione di un apposito  Decreto interministeriale (in attesa di pubblicazione nella G.U.), il  Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e quello dell’Economia e delle Finanze, è stata data attuazione all’art. 54 C. I lettera e), definizione e campo di applicazione della disciplina del contratto di inserimento, per le donne residenti in particolari aree territoriali) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
In particolare modo, si sono individuate le aree geografiche in cui potranno essere assunte le donne con contratto di inserimento, ovvero trattasi di quelle aree in cui il tasso di occupazione femminile è inferiore almeno del 20 per cento a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
Il decreto interministeriale definisce poi, Incentivi economici connessi alla stipula di contratti di inserimento lavorativo
con lavoratrici residenti nelle aree suddette.
  • Decreto interministeriale Individuazione aree territoriali ove sarà possibile stipulare contratti di inserimento per le donne (ex articolo 54, comma 1, lettera e, Dlgs n. 276/2003).
Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, modifica ed integra alcuni aspetti della disciplina del contratto di inserimento, soprattutto con riferimento ai regimi sanzionatori applicabili.
Negli Artt. 12 e 13, del citato Decreto infatti, si sono  stabilite, (inasprendole), le sanzioni previste per le  inadempienze relative alla mancata  realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalità previste dalla legge.
All’art. 13 si è invece ampliata la categoria dei soggetti che possono usufruire degli incentivi economici previsti per questo tipo di contratto.
  • Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 settembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 dell'11 ottobre 2004 - Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276in data 11/02/2004 è stato stipulato l’ Accordo interconfederale per “la disciplina transitoria per i contratti di inserimento”. Con questo accordo, le parti, hanno voluto dare un contributo alla definizione agli elementi di questo contratto, che ancora non siano stati determinati dalla legge o dagli accordi collettivi. Lo scopo dell’accordo infatti, è quello di consentire ai datori di lavoro (in tutti i comparti produttivi) una  prima applicazione dei contratti di inserimento e di reinserimento previsti dal decreto legislativo n. 276/03, anche per evitare che si determini una soluzione di continuità nei flussi di assunzione, specie delle cosiddette fasce deboli. L’accordo, ha efficacia transitoria e fa salve le  norme di legge che disciplinano l'istituto, ed ha efficacia comunque, sussidiaria, rispetto alla contrattazione collettiva (secondo i livelli e le titolarità  previsti).
  • Accordo interconfederale per la disciplina transitoria per i contratti di inserimento L’istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ha emanato la  Circolare numero 51 del 16-3-2004,  per integrare gli Articoli da  54 a 59 (Contratto di inserimento),  del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, negli aspetti rimessi alla propria competenza. In particolare determina le modalità operative per la fruizione dei benefici contributivi previsti per le assunzioni con contratto di inserimento.Definisce le forme di incentivazione indicando quelli normativi e quelli economici.Determina l’ambito di applicazione delle agevolazioni contributive e ne specifica la durata e la misura.Fornisce altresì nel dettaglio la modalità di compilazione dei modelli predisposti per l’ottenimento dei benefici, e chiarisce la modalità di versamento.
  • Circolare numero 51 del 16-3-2004
Collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto
Circolare Ministeriale 8 gennaio 2004, n. 1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 10 del 14 gennaio 2004
Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto
Contratti di formazione
Circolare ministeriale del 14 ottobre 2004 n. 40

Il nuovo contratto di apprendistato

Circolare ministeriale del 2 agosto 2004 n. 32, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana n. 187 dell'11 agosto 2004
Tirocini estivi di orientamento
Decreto Ministeriale 20 gennaio 2004
Istituzione di una cabina di regia sulla attuazione della riforma Biagi  
Decreto Ministeriale 4 marzo 2004
Nomina di una Commissione per la redazione di uno Statuto dei lavori 
Decreto Interministeriale 14 giugno 2004,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 30 luglio 2004
Istituzione dell'albo delle commissioni di certificazione universitarie
Commissioni di certificazione presso le Direzioni provinciali del lavoro e le Pr ovince
Decreto interministeriale
Individuazione aree territoriali ove sarà possibile stipulare contratti di inserimento per le donne (ex articolo 54, comma 1, lettera e, Dlgs n. 276/2003)

CIRCOLARI E NOTE MINISTERIALI

Circolare Ministeriale 15 gennaio 2004, n. 4,  pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 17 del 22 gennaio 2004
Benefici normativi e contributivi ed integrale rispetto degli accordi e contratti collettivi
Circolare Ministeriale del 18 marzo 2004, n. 10, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 29 marzo 2004
Modifica della disciplina del lavoro cooperativo
Circolare Ministeriale del 24 giugno 2004, n. 25, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale  della Repubblica Italiana n. 151 del 30 giugno 2004
Agenzie per il lavoro
Circolare Ministeriale del 2 luglio 2004, n. 27 
Rettifica della circolare n. 25/04

Circolare ministeriale del 23 ottobre 2004, n. 41
Applicazione delle misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003