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FORMAZIONE AZIENDALE L. 236/93
La Legge 236/93, art 9 c. 3, finanzia piani di formazione aziendale, territoriale e settoriale presentati dalle aziende in accordo con le parti sociali.
Lo scopo è quello di favorire i processi di riqualificazione e aggiornamento del personale e di diffondere la prassi della formazione continua, in particolare nelle piccole e medie imprese.
I progetti di formazione, che possono essere aziendali, pluriaziendali, territoriali o settoriali, sono rivolti ai soli lavoratori dipendenti delle aziende assoggettate al contributo contro la disoccupazione involontaria (ex L. 160/75) e possono essere strutturati in più azioni formative.
La presentazione dei progetti avviene su apertura di appositi bandi.
DGR n. 437 del 20.02.04
Direttiva
FORMAZIONE AZIENDALE L. 53/00
La Legge 8 marzo 2000 n. 53 recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” ha come finalità la promozione di un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione mediante l’istituzione dei congedi dei genitori e l’estensione del sostegno ai genitori di Soggetti portatori di handicap, l’istituzione del congedo per la formazione continua e l’estensione dei congedi per la formazione nonché il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale.
In particolare l’art. 6 della citata legge riconosce il diritto del lavoratore al congedo per la partecipazione ad attività di formazione, prevedendo il finanziamento di due tipologie di progetti:
Progetti elaborati sulla base di accordi contrattuali tra imprese e organizzazioni sindacali, che prevedano quote di riduzione dell’orario di lavoro;
Progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori.
Con la D.G.R. n. 2627 del 6 agosto 2004 la Giunta Regionale ha approvato la “Direttiva” che disciplina le modalità di accesso ai finanziamenti per la realizzazione di progetti formativi proposti dalle aziende (anche attraverso gli Organismi di Formazione accreditati) e concordati tra le Parti Sociali secondo le seguenti tipologie:
Progetti di formazione per il reinserimento dei lavoratori/lavoratrici durante e dopo il periodo di congedo;
Progetti che consentano la sostituzione del lavoratore/lavoratrice che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro lavoratore/lavoratrice;
Progetti di formazione finalizzati all’attuazione di forme di lavoro flessibile.
I progetti formativi devono rispettare i seguenti requisiti:
essere rivolti esclusivamente ai lavoratori/lavoratrici occupati presso imprese localizzate sul territorio veneto;
garantire il principio delle pari opportunità;
prevedere il coinvolgimento di lavoratori/lavoratrici con basso titolo di studio (pari o inferiore alla licenza di scuola secondaria di primo grado) per una quota pari ad almeno il 20% del totale dei destinatari coinvolti;
oltre a lavoratori/lavoratrici di cui ai punti A), B) e C) i progetti possono coinvolgerne altri senza tali requisiti;
essere presentati sulla base di accordi sindacali in adesione al "protocollo di indirizzi per l’attuazione nella Regione del Veneto dell’art. 6 della L. 53/2000" approvato dalla Commissione Regionale di Concertazione tra le Parti Sociali.
La durata dell’attività non deve essere inferiore a 24 ore e queste possono essere svolte per un massimo del 40% (60% per i progetti pilota) fuori orario di servizio in luogo della compensazione di orario (c.d. banca delle ore) o del pagamento dello straordinario.
Sul piano dei contenuti devono riferirsi prioritariamente a:
nuove alfabetizzazioni di base (es. lingue straniere, informatica, ecc.),
sistemi di qualità,
prevenzione e sicurezza sul lavoro (aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria ai sensi di legge),
formazione collegata a innovazioni tecnologiche
La presentazione dei progetti avviene su apertura di appositi bandi.
Per accedere alla sezione bandiclicca qui.
DGR n. 2627 del 06.08.04
Direttiva
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