| Rete del lavoro |
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La rete del lavoro è costituita da un insieme di soggetti pubblici e privati abilitati a erogare una serie di servizi volti a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. I servizi privati sono completamente gratuiti per i lavoratori, mentre le imprese, per utilizzarli, sono chiamate a versare un contributo. La Riforma Biagi innova i tradizionali Servizi per l'impiego affiancando ai tradizionali operatori pubblici del mercato (i Centri per l'impiego), le nuove Agenzie per il lavoro e gli altri operatori autorizzati o accreditati.
I Centri per l'impiego.
I Centri per l'impiego operano a livello provinciale secondo gli indirizzi dettati dalla Regione. Si occupano della prima accoglienza, dell'orientamento e della preselezione del lavoratore, al quale forniscono tutte le informazioni relative al mondo del lavoro, dalla normativa alle opportunità di impiego, ai percorsi formativi finalizzati all'inserimento o al reinserimento lavorativo. I Centri per l'impiego svolgono anche le funzioni di consulenza alle imprese e di assistenza a persone disabili o svantaggiate.
Le Agenzie per il lavoro.
Le nuove Agenzie per il lavoro sono enti in possesso di
autorizzazione dello Stato o dalle Regioni e dalle Province Autonome qualora svolgano l'attività in un ambito territoriale ristretto. Svolgono le funzioni di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale.
Gli altri operatori autorizzati.
Oltre ai Centri per l'impiego e alle Agenzie per il lavoro, altri soggetti possono svolgere l'attività di intermediazione, sulla base di un'apposita
autorizzazione che puó essere rilasciata
per legge o sulla base di
requisiti agevolati (con la richiesta di un'istanza specifica di autorizzazione e l'iscrizione all'albo).
Gli enti autorizzati per legge a svolgere attività di intermediazione sono:
- le
Università pubbliche e private;
- le
Fondazioni universitarie (che hanno come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro).
Gli enti autorizzati dalla Regione per requisiti agevolati sono:
- i
Comuni anche sotto forma di unione di comuni e le comunità montane: possono fare collocamento con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati;
- le
Camere di commercio;
- gli
Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statale e paritaria: possono collocare i propri allievi nel mercato del lavoro attraverso tirocini e contratti di lavoro.
Gli enti autorizzati a livello nazionale per requisiti agevolati sono:
- le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piú rappresentative, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- le
associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività imprenditoriali;
- gli
enti bilaterali;
la
fondazione costituita dall'
Ordine nazionale dei consulenti del lavoro.
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